L'11 agosto c.a. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 87/2018 c.d. “Decreto Dignità”.
Come noto tra le novità più significative ci sono quelle relative alla disciplina del Contratto di lavoro a tempo Determinato e al Contratto a tempo determinato a scopo di Somministrazione.
Per effetto delle modifiche introdotte al contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione si applica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con alcune espresse esclusioni, tra le quali l’obbligo di rispettare il c.d. stop & go.
DURATA
La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto della successione di più contratti tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, è ridotto da 36 a 24 mesi.
CAUSALI
I contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata inferiore a 12 mesi non necessitano di causale.
In caso di superamento del limite di 12 mesi, anche per effetto di proroghe, è necessaria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori
b) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria
In caso di somministrazione di lavoro, le causali si applicano esclusivamente all'utilizzatore.
Bonus assunzioni Under 35
La Legge prevede l’estensione del bonus del 50% dei contributi per le assunzioni di under 35 e fino al 2020. L’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua.
Contratto a tutele crescenti e licenziamento illegittimo
La Legge eleva le soglie minima e massima dell’importo dell’indennità a beneficio del lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo.
Aumentano le indennità per il licenziamento ingiustificato: da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Aumentano le indennità anche in sede di conciliazione con il datore di lavoro: da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità.
Nel settore turistico l’ambito di applicazione del lavoro occasionale viene ampliato rispetto al passato: le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo potranno avvalersi di prestazioni occasionali se hanno alle loro dipendenze fino a 8 dipendenti.
I “voucher” Si potranno comunque usare solo per alcune categorie di soggetti:
Anche l’obbligo di “denuncia preventiva della prestazione” è stata resa più flessibile nel settore agricolo e turistico ricettivo: gli imprenditori del settore agricolo e alberghiero che operano nel settore ricettivo potranno comunicare l’intenzione di avvalersi della prestazione occasionale in un arco di tempo non superiore a 10 giorni.