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COSA C'E' DA SAPERE
Cosa cambia in sintesi

L'11 agosto c.a. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 87/2018 c.d. “Decreto Dignità”.

Come noto tra le novità più significative ci sono quelle relative alla disciplina del Contratto di lavoro a tempo Determinato e al Contratto a tempo determinato a scopo di Somministrazione.

Per effetto delle modifiche introdotte al contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione si applica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con alcune espresse esclusioni, tra le quali l’obbligo di rispettare il c.d. stop & go.

LE NOVITA’:

DURATA
La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto della successione di più contratti tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, è ridotto da 36 a 24 mesi. 

CAUSALI
I contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata inferiore a 12 mesi non necessitano di causale.

In caso di superamento del limite di 12 mesi, anche per effetto di proroghe, è necessaria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori
b) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

In caso di somministrazione di lavoro, le causali si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

LIMITI PERCENTUALI
Fermo restando il limite, già vigente, al numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato pari al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, con riferimento al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è stato introdotto un limite legale di utilizzo pari al 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.
Periodo Transitorio
La Legge di conversione del Decreto Dignità introduce un periodo transitorio secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Assunzioni Stabili

Bonus assunzioni Under 35

La Legge prevede l’estensione del bonus del 50% dei contributi per le assunzioni di under 35 e fino al 2020. L’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua.

Contratto a tutele crescenti e licenziamento illegittimo

La Legge eleva le soglie minima e massima dell’importo dell’indennità a beneficio del lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo.

Aumentano le indennità per il licenziamento ingiustificato: da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Aumentano le indennità anche in sede di conciliazione con il datore di lavoro: da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità.

Voucher

Nel settore turistico l’ambito di applicazione del lavoro occasionale viene ampliato rispetto al passato: le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo potranno avvalersi di prestazioni occasionali se hanno alle loro dipendenze fino a 8 dipendenti.

I “voucher” Si potranno comunque usare solo per alcune categorie di soggetti:

  • Pensionati
  • Studenti under 25
  • Disoccupati
  • Percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito

Anche l’obbligo di “denuncia preventiva della prestazione” è stata resa più flessibile nel settore agricolo e turistico ricettivo: gli imprenditori del settore agricolo e alberghiero che operano nel settore ricettivo potranno comunicare l’intenzione di avvalersi della prestazione occasionale in un arco di tempo non superiore a 10 giorni.

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