---
title: Decreto Dignità - Sintesi
---

[![ManpowerGroup Logo.svg](https://info.manpower.it/hubfs/Logo/ManpowerGroup%20Logo.svg "ManpowerGroup Logo.svg")](http://www.manpower.it)

# COSA CAMBIA IN SINTESI

L'11 agosto c.a. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 87/2018 c.d. “Decreto Dignità”.

Come noto tra le novità più significative ci sono quelle relative alla disciplina del **Contratto di lavoro a tempo Determinato e al Contratto a tempo determinato a scopo di Somministrazione.**

Per effetto delle modifiche introdotte al contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione si applica **la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con alcune espresse esclusioni, tra le quali l’obbligo di rispettare il c.d. stop & go.**

## LE NOVITA’:

**DURATA**  
La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto della successione di più contratti tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, è ridotto da 36 a 24 mesi. 

**CAUSALI**  
I contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata inferiore a 12 mesi non necessitano di causale.

In caso di superamento del limite di 12 mesi, anche per effetto di proroghe, è necessaria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori  
b) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

In caso di somministrazione di lavoro, le causali si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

**LIMITI PERCENTUALI**  
Fermo restando il limite, già vigente, al numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato pari al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, con riferimento al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è stato introdotto un limite legale di utilizzo pari al 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.

# PERIODO TRANSITORIO

La Legge di conversione del Decreto Dignità introduce un periodo transitorio secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

# ASSUNZIONI STABILI

**Bonus assunzioni Under 35**

La Legge prevede l’estensione del bonus del 50% dei contributi per le assunzioni di under 35 e fino al 2020. L’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua.

**Contratto a tutele crescenti e licenziamento illegittimo**

La Legge eleva le soglie minima e massima dell’importo dell’indennità a beneficio del lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo.

Aumentano le **indennità **per il **licenziamento ingiustificato**: da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Aumentano le indennità anche in sede di conciliazione con il datore di lavoro: da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità.

# VOUCHER

Nel settore turistico l’ambito di applicazione del lavoro occasionale viene ampliato rispetto al passato: le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo potranno avvalersi di prestazioni occasionali se hanno alle loro dipendenze fino a 8 dipendenti.

I “voucher” Si potranno comunque usare solo per alcune categorie di soggetti:

- Pensionati
- Studenti under 25
- Disoccupati
- Percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito

Anche l’obbligo di “denuncia preventiva della prestazione” è stata resa più flessibile nel settore agricolo e turistico ricettivo: gli imprenditori del settore agricolo e alberghiero che operano nel settore ricettivo potranno comunicare l’intenzione di avvalersi della prestazione occasionale in un arco di tempo non superiore a 10 giorni.

[![Scarica l'infografica - Cosa c'è da sapere](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/3808615/337ac3ee-f4fb-4c04-800b-587b1376b40f.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/3808615/337ac3ee-f4fb-4c04-800b-587b1376b40f)

# Seguici su:

- [**](https://www.facebook.com/ManpowerGroupItalia/)
- [**](https://twitter.com/ManpowerGroupIT)
- [**](https://www.linkedin.com/company/2515238/)
- [**](https://www.youtube.com/user/ManpowerGroupItalia)

[Informativa Cliente](https://www.manpower.it/informativa-cliente) - [Cookie Policy](https://info.manpower.it/decretodignita/cookie-policy)

 [ManpowerGroup](http://www.manpowergroup.com). All rights reserved.

[![ManpowerGroup Logo](https://info.manpower.it/hubfs/Logo/ManpowerGroup%20Logo.svg "ManpowerGroup Logo")](https://www.manpowergroup.it)

^